Come vendere un libro nel blog

Intervista alla commercialista Mirna Pioli

Come vendere un libro nel blog

Un lettore mi ha scritto in privato sollevando una questione a cui non avevo pensato. Quante volte abbiamo visto vendere libri e ebook nei blog? Si creano landing page, pagine di vendita, perfino minisiti dedicati al libro: in tutti questi casi cʼè un pulsante per lʼacquisto diretto del libro o dellʼebook.

La domanda che mi è stata posta, anzi la serie di domande è semplice: che cosa prevede la legge nei casi in cui un autore senza partita IVA voglia vendere il proprio libro nel suo blog?

Da una chiacchierata in privato sono emerse quattro domande, che io ho inoltrato alla commercialista Mirna Pioli.

È possibile vendere un libro nel proprio blog? È necessario aprire una partita IVA?

Parliamo di un autore non professionista che non ha e non vuole aprire una partita IVA. Ha inserito il suo libro nelle varie piattaforme di self-publishing, ma vuole venderlo anche nel suo blog.

Ci sono particolari restrizioni dal punto di vista legale? Un libro e un ebook sono comunque dei prodotti commerciali: come deve quindi comportarsi un autore per essere in regola con la legge e il fisco?

Per vendere un prodotto commerciale o per esercitare una professione bisogna aprire una partita IVA. Questo è valido anche per un autore che voglia vendere un libro in self-publishing nel suo blog?

Per quanto riguarda la normativa giuridica italiana il diritto d’autore è riconosciuto per la creazione di un’opera dell’ingegno che sia caratterizzata da creatività. La tutela dunque nasce riferita all’opera che è stata creata e, dopo la creazione, i diritti appartengono in via esclusiva all’autore.

Secondo la legge 22/04/1941 n. 633 sono protette dal diritto d’autore “le opere dellʼingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allʼarchitettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (articolo 1). Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno è disciplinato anche nel nostro codice civile dagli articoli 2575 – 2583.

Per quanto riguarda invece la normativa fiscale italiana, come spesso accade in materia, non esiste purtroppo una regola valida in assoluto. Ci sono varie casistiche e peggio ancora varie interpretazioni.

La differenza sostanziale direi che sta nella parola “organizzazione” abbinata ad “attività professionale” che potremmo vedere come spartiacque tra chi deve avere una partita iva e chi ne può fare a meno.

  • Caso 1) Vendo ebook di mia creazione e ideazione direttamente al pubblico dei consumatori tramite una mia organizzazione strutturata e all’interno di una attività professionale già esistente (l’esempio potrei essere io stessa che faccio la commercialista, ho già organizzazione e partita iva e metto sul mio blog un mio ebook). La partita iva è obbligatoria;
  • Caso 2) Stessa casistica ma NON c’è nessuna organizzazione strutturata né attività professionale già esistente. La partita iva non è obbligatoria.

Si parla di ricavi minimi sotto cui è possibile non avere partita Iva o non fare la dichiarazione dei redditi per un autore?

Uno scrittore sconosciuto che vende il proprio libro tramite il blog non potrà certo ottenere grandi guadagni, sia per un ristretto numero di lettori che avrà, sia per il prezzo basso del libro (un ebook costerà meno di 5 euro).

Si tratta in questo caso di vendite occasionali? Cʼè un limite massimo di guadagni per cui non va presentata una dichiarazione dei redditi? O comunque quei redditi, per quanto bassi, vanno aggiunti al totale? Si parla inoltre di guadagno o di ricavo?

Non c’è nessun limite di guadagni, come ho detto sopra lo spartiacque sta nella professionalità abbinata all’abitualità ed all’organizzazione.

Non parliamo in questo caso di un rapporto di prestazione di servizi occasionale, non c’è il limite dei 5000,00 € l’anno e non sorge l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata INPS.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi TUTTI i redditi vanno dichiarati e non c’è un minimo al di sotto del quale si può evitare di inserirli in dichiarazione.

La differenza è dove vanno dichiarati nel Modello Unico:

  • se c’è la partita iva entreranno nel reddito dell’attività professionale (quadro E) e la tassazione verrà effettuata sulla differenza tra i compensi e i costi;
  • se non c’è la partita iva andranno inseriti nel quadro L (redditi diversi) i proventi lordi perché c’è un abbattimento forfettario (del 25% o del 40%) che include tutti i costi analitici.

I diritti d’autore infatti sono soggetti a ritenuta d’acconto all’atto del pagamento e la misura della tassazione varia in base all’età dell’autore:

  • ritenuta d’acconto pari al 20% sul 75% dei ricavi per i soggetti con età superiore ai 35 anni;
  • ritenuta d’acconto pari al 20% sul 60% dei ricavi per soggetti con età inferiore ai 35 anni.

Esiste una regolamentazione per le pagine di vendita e i bottoni di acquisto dei libri venduti da un autore nel blog?

Uno scrittore non professionista (senza partita IVA) che venda il proprio libro nel suo blog deve creare una pagina di vendita e attivare un bottone per lʼacquisto da inserire in quella pagina e anche altrove nel blog.

La pagina di vendita e il bottone di acquisto, se lʼautore li lascia sempre attivi nel suo blog, sono comunque considerati unʼattività professionale, anche se i guadagni e i ricavi sono esigui?

Vedi quanto già detto sullo spartiacque.

L’Agenzia delle entrate nel 2004 in risposta a un interpello ha detto che chi stampa svolge sempre attività di impresa ma non mi pare sia questo il caso…

Va rilasciata una ricevuta per la vendita del proprio libro?

Parliamo sempre di autori senza partita IVA che pubblicano in self-publishing, quindi non con una casa editrice. In questʼultimo caso, al pagamento delle royalty, lʼeditore invierà ovviamente una fattura.

Ma se vendiamo i nostri libri per conto nostro come dobbiamo comportarci per provare e giustificare quelle entrate?

Sì in ogni caso una ricevuta in carta semplice e senza formalità è bene emetterla. Sia per attestare la vendita che da utilizzare per conteggiare i ricavi da dichiarare.

Lʼintervistata

Mirna Pioli è una commercialista appassionata. Il suo blog Doublentry nasce in seguito alla sua esperienza professionale: osservando i suoi clienti (piccolissime, piccole e medie aziende) e aiutandoli a compiere scelte e superare difficoltà.

Nel blog ci sono guide, consigli, suggerimenti e pareri per (ri)trovare la grinta giusta e la passione per svolgere al meglio la propria attività imprenditoriale o professionale.

Vendete ebook nel vostro blog?

Come vi comportate? Vi affidate a piattaforme esterne o vendete anche direttamente nel vostro blog?

44 Commenti

  1. Banshee Miller
    mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 7:52 Rispondi

    Ho le mani nei capelli. Credo che non venderò mai niente nel blog.

    • Daniele Imperi
      mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 13:04 Rispondi

      Perché? Basta fare le cose secondo le regole, no?

      • Banshee Miller
        mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 20:44 Rispondi

        Assolutamente troppo complicato. La mia mente non è in grado di gestire cose del genere!

  2. LiveALive
    mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 8:31 Rispondi

    In Italia io ne vedo pochi che vendono sul blog, molti di più in America. Non so dove sia più facile, né dove si agisca più o meno nel rispetto della legge. Però non mi sembra così utile: rimandare alla pagina di vendita della piattaforma d’autopubblicazione mi pare sufficiente.

    • Daniele Imperi
      mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 13:05 Rispondi

      Dipende. Vedo molti blog che vendono ebook direttamente. Creano una landing page e puoi acquistare dal blog. Non passano da piattaforme di autopublbicazione, così il ricavato è totale per loro.

  3. Chiara
    mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 8:56 Rispondi

    Io vorrei porre un’altra domanda alla Dottoressa Pioli, se possibile (o a te, Daniele).
    Sono lavoratrice dipendente, ed è l’azienda per cui lavoro che si occupa di gestire le ritenute sulla base del reddito. Pertanto, qualunque entrata supplementare rispetto allo stipendio, andrebbe dichiarata alla Direzione del Personale.
    Premettendo che io non ho ancora venduto alcun romanzo, esiste un tetto entro il quale l’entrata va dichiarata? Non credo che al fisco interessino i cinque euro ricavati dalla soglia di un singolo ebook, ma cinquemila probabilmente sì… insomma, come muoversi?
    Questo discorso è valido sia per l’eventuale vendita di un romanzo sul blog, sia per altri proventi derivanti da una futura (spero!) attività letteraria.
    Grazie in anticipo per la risposta.

    • Mirna Pioli
      mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 16:58 Rispondi

      In entrambi i casi di Chiara e Salvatore (che mi possono chiamare semplicemente Mirna ;) ) i redditi diversi vanno dichiarati come detto e non esiste limite minimo. Nel caso dei lavoratori dipendenti è possibile inserire questi redditi relativi ai diritti di autore anche all’interno di uno specifico quadro del Modello 730, evitando così il Modello Unico.
      Diverso invece se è il datore di lavoro a commissionare il libro, in tal caso si rientra nella fattispecie di reddito di lavoro dipendente, ma non mi sembra il caso dei due quesiti.

  4. Salvatore
    mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 10:40 Rispondi

    Nel caso specifico del blog, come riportato nell’esempio, anziché inserire un pulsante di acquisto, non conviene mettere un link che rimandi l’acquirente direttamente alla piattaforma di self-publishing in cui il libro è in vendita? Che siano loro a svolgere tutte le formalità, a pagare le tasse sulla ritenuta d’acconto, ecc. All’autore non rimarrebbe a quel punto che dichiarare gli eventuali introiti derivanti nella dichiarazione dei redditi sotto “redditi diversi” come specificato dalla commercialista in questa intervista.
    Alla Signora (?) Pioli avrei comunque posto anche un’altra domanda: un autore non professionista e sprovvisto di partita iva che svolge già un altro lavoro da cui percepisce un reddito mensile (stipendio o salario) come deve comportarsi ai fini fiscali riguardo agli eventuali redditi derivanti dalla vendita di un ebook (o di un libro, se con casa editrice)? Cambia qualcosa rispetto a quanto già detto rispetto ai “redditi diversi” poco sopra?

    • Daniele Imperi
      mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 13:07 Rispondi

      Dipende da come vuoi vendere l’ebook. Non tutti si affidano alle piattaforme di self-publishing. Specie negli USA vedo blog che vendono ebook in proprio.

  5. Tenar
    mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 13:50 Rispondi

    La burocrazia fiscale è una delle cose che più mi terrorizza in assoluto. Non penso che venderò mai direttamente qualcosa (da blog o da una bancarella), però è stato interessante leggere che si può fare anche senza partita IVA(considerando l’Italia avrei detto di no…)

    • Daniele Imperi
      mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 13:55 Rispondi

      Anche secondo me non era possibile vendere senza partita IVA. Meglio così :)
      La burocrazia spaventa anche me, soprattutto perché non c’è chiarezza, velocità, logica anche.

      • Salvatore
        mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 14:43 Rispondi

        Soprattutto logica, ve lo posso assicurare. Con la mia ex avevo finanziato l’apertura di un negozietto… non l’avessi mai fatto! Il bello è che neanche loro, i burocrati, sanno risponderti su certe questioni… O.O

        • Giuse Oliva
          giovedì, 9 Aprile 2015 alle 0:50 Rispondi

          Sì, c’è da mettersi le mani nei capelli!

          So solo una cosa, aprire partita IVA, fa paura!

  6. Mirna Pioli
    mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 17:00 Rispondi

    Salvatore dici bene sui burocrati, l’importante, però, è scegliersi un commercialista che non lo è e a tal proposito sul mio blog trovi anche i miei consigli sulla scelta del commercialista ;).

  7. Gabriele
    mercoledì, 8 Aprile 2015 alle 23:15 Rispondi

    Fermo restando che quando c’è un editore o una organizzazione che gestisce il selfpublishing , c’è sempra fattura con ritenuta d’acconto da metetre in dichiarazione redditi. Cosa occorrerebbe fare quando magari durante una presentazione di un libro si vende qualche copia?

  8. Giuse Oliva
    giovedì, 9 Aprile 2015 alle 0:47 Rispondi

    Quindi, io che ho partita iva per la mia attività di grafica, se voglio vendere un mio ipotetico ebook/libro, devo far figurare nella ricevuta la partita iva… esatto? O.o

    In queste cose commerciali e fiscali, sono molto lenta e devo farmele spiegare sempre due volte.

  9. Renato
    giovedì, 9 Aprile 2015 alle 10:06 Rispondi

    Grazie Daniele,
    il post è molto interessante e, credo, renda bene l’idea che vendere sul blog/sito senza partita iva è possibile, seguendo alcune regole che non mi sembrano eccessivamente complicate.
    Basta organizzarsi bene. Io ci penserò seriamente.
    Ne approfitto per chiedere un chiarimento a Mirna.
    E’ chiaro che un autore non professionale non svolge questa attività di professione, né ha alle spalle un’organizzazione. Questo non è difficile da dimostrare. Il punto è che Mirna, al secondo riquadro blu (primo capoverso) introduce il concetto di “abitualità”.
    In pratica io non sono uno scrittore di professione e sul mio blog/sito parlo prevalentemente di argomenti attinenti la scrittura/letteratura, le cose che mi piacciono, e qualche volta anche del mio libro, ma sul sito/blog è presente e visibile un bottone “compra” il mio libro. Questa è attività che richiede la partita iva?

  10. Mirna
    giovedì, 9 Aprile 2015 alle 11:31 Rispondi

    Gabriele, se si vende qualche copia e non si ha la partita iva, credo di avere interpretato correttamente il tuo quesito, si rilascia ricevuta in carta libera (non è obbligatoria alcuna formalità) e le copie delle ricevute si portano al commercialista per dichiarare il reddito nel Modello Unico (redditi diversi).

  11. Mirna
    giovedì, 9 Aprile 2015 alle 11:32 Rispondi

    Giuse Oliva, esatto se rientra nella tua attività professionale, diventa tutto reddito di lavoro autonomo, quindi devi indicare la partita iva.

    • Giuse Oliva
      giovedì, 9 Aprile 2015 alle 14:12 Rispondi

      Un libro… come fa a rientrare nella grafica? è questo che non capisco

  12. Mirna
    giovedì, 9 Aprile 2015 alle 11:36 Rispondi

    Renato,
    a mia interpretazione, perché nelle premesse ho detto che purtroppo il fisco in Italia non dà mai certezze assolute e proprio per questo il contenzioso è ai massimi e più inutili livelli, io abbino il concetto di “abitualità” all’organizzazione. Per me devono essere abbinati perchè si configuri attività di impresa o professionale per le quali è necessario avere partita iva.
    Non ritengo che “un bottone” possa essere definita organizzazione, certamente poi bisognerebbe conoscere i casi specifici di ognuno di voi, sapere l’entità delle vendita, il tempo che ci dedicate…l’argomento è complesso e poco affrontato dalla dottrina.

  13. Lisa Agosti
    giovedì, 9 Aprile 2015 alle 17:30 Rispondi

    Grazie per queste info! Non mi ero mai posta il problema. Ho salvato la pagina nel file del futuro, sperando che mi servirà presto :)

  14. gianni
    domenica, 12 Aprile 2015 alle 4:49 Rispondi

    Vi descrivo il mio caso: ho scritto un libro, l’ho stampato in tipografia e voglio venderlo sul mio sito e/o per strada, occupandomi io della distribuzione/vendita.
    1) Il prezzo di vendita che ho deciso devo essere indicato sul libro? O posso modificarlo in base alle mie esigenze (es. vendita diretta o tramite sito)?
    2) Al momento della vendita, devo rilasciare una ricevuta fiscale (che è come mi è parso di capire) o non è necessario, non essendo la mia professione?
    grazie

  15. Vincenzo
    domenica, 12 Aprile 2015 alle 23:29 Rispondi

    Ciao, vorrei sapere se la posizione del server può incidere.

    • Daniele Imperi
      mercoledì, 15 Aprile 2015 alle 17:41 Rispondi

      Intendi se hai un server in Alaska e vendi un libro in Italia? Non credo, dipende dove ti entrano i soldi.

  16. Ryo
    mercoledì, 15 Aprile 2015 alle 17:35 Rispondi

    Molto interessante! (Ti segnalo un refuso: “compere” invece di “compiere”)

    ciao

  17. Domenico
    domenica, 9 Agosto 2015 alle 20:40 Rispondi

    Wow questo post è da incorniciare. Io sto proprio impostando il mio blog alla vendita di piccoli ebook basati sugli argormenti dei post. Ora che so questo posso davvero iniziare a fare qualcosa anche in modo legale!

    • Daniele Imperi
      lunedì, 10 Agosto 2015 alle 19:30 Rispondi

      Ciao Domenico, benvenuto nel blog. Buon lavoro e fammi sapere se otterrai risultati.

  18. claudio zito
    lunedì, 10 Agosto 2015 alle 21:06 Rispondi

    Mi piacerebbe avere consigli e pareri su un ebook che ho scritto. Il titolo è “Simon il cavaliere della fede”. L’ho pubblicato col selfpublishing che mi pareva la soluzione migliore, dato che è il primo manoscritto che ho prodotto, non avendo particolari doti e conoscenze, ma solo una passione scoperta da poco: la scrittura. Se credi sia possibile aspetto una tua risposta. Grazie

    • Daniele Imperi
      martedì, 11 Agosto 2015 alle 7:46 Rispondi

      Ciao Claudio, benvenuto nel blog. Non do pareri sulle opere altrui, mi dispiace, altrimenti dovrei farlo con tutti.

  19. elisa
    venerdì, 13 Novembre 2015 alle 19:04 Rispondi

    Ciao complimenti per il vostro articolo :-) mi piacerebbe mettere un link a questa pagina nela mia pagina fb ma chiedo prima il consenso!

    • Daniele Imperi
      domenica, 15 Novembre 2015 alle 9:23 Rispondi

      Ciao Elisa, grazie e benvenuta nel blog. Non serve il permesso per linkare un post :)

  20. Luca Fadda
    domenica, 15 Maggio 2016 alle 19:20 Rispondi

    Ciao, sono sempre io (ho commentato qualche giorno fa un altro articolo). Mi domandavo: se io ho una partita IVA e offro servizi editoriali di vario genere, posso vendere gli ebook da me scritti e pubblicati tramite self publishing con la semplice iscrizione alla Gestione Separata (prevista per i professionisti senza cassa), senza correre il rischio di vedermi appioppare d’ufficio (a seguito di verifica) l’iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps? La differenza è sostanziale e sostanziosa (professionista/impresa e assenza minimale/obbligo minimale nei rispettivi casi) e, nonostante svariate ricerche, non sono riuscito a chiarirmi il problema, alla luce soprattutto del cambio avvenuto in merito alla valutazione della “prevalenza” (prima era una valutazione economica) sulla valutazione dell’iscrivibilità come imprenditore al Registro delle Imprese. E se dovessi decidere di vendere anche libri cartacei, sempre da me scritti ma editi da un normale editore NoEAP (quindi proprio normale), oppure (ancora direte voi, ancora ripeto io) magliette con su grafiche da me create, come risolvo il problema per evitare, almeno all’inizio, la gestione commercianti?

  21. pietro
    lunedì, 22 Agosto 2016 alle 3:38 Rispondi

    Allora la cosa é semplice:
    L’ editore quindi il soggetto che attua la vendita fa impresa deve avere p.iva e inps.
    L’ autore che riceve i suoi diritti non deve avere p.iva ma deve dichiarare sulla voce “altri redditi” l’ incasso totale dei diritti.
    Se si attua il self publishing con un blog l’ autore coincide con l’ editore poiché oltre ad averlo scritto si impegna quotidianamente ad effettuare le vendite e provvede in caso di blog e siti web di avere infrastrutture per fare impresa… Anche se siete gli autori del vostro libro la p. Iva serve perché siete anche gli editori di voi stessi e come editori dovete avere p.iva.
    Se pubblicate attraverso Amazon o con youcanprint potete evitare la p. Iva perché siete solo gli autori, dovete fare solo la dichiarazione dei redditi e dichiare le entrate anche se incassate 1 milione di euro. Sopra un utente ha scritto che si potrebbe fare un blog che rimanda ad Amazon ad esempio questo sarebbe non possibile perché in questo modo state facendo gli editori poiché state facendo promozione… E la promozione non potete farla da autori. Prima avete scritto del limite dei 5000 euro senza p.iva, questo non é possibile per la vendita, se avete un blog costantemente online dei bottoni per acquistare collegati paypal, una indicizzazione su Google etc non potete considerare l attività come occasionale ma l’ avere un blog con un tasto di vendita richiede subito la p.iva anche se non avete venduto neppure una copia perché l occasionalità non é data dal limite dei 5 mila euro ma dalla modalità e dai mezzi che si usino.

  22. Alessandro
    venerdì, 27 Gennaio 2017 alle 17:32 Rispondi

    Innanzitutto complimenti per l’articolo, molto interessante; volevo chiederti una specificità relativa al mio caso: io sono professionista Freelance con P.IVA, e vorrei iniziare a pubblicare 3/4 di e – book relativi al mio settore, sia a pagamento che gratuiti, pensi che sia realizzabile un’idea del genere, o c’è bisogno di qualcos’altro? soprattutto per ciò che riguarda gli e – book a pagamento.

    Grazie Alessandro

    • Daniele Imperi
      sabato, 28 Gennaio 2017 alle 9:09 Rispondi

      Ciao Alessandro, benvenuto nel blog. Credo basti la tua partita Iva, ma parlane col tuo commercialista.

      • Alessandro
        sabato, 28 Gennaio 2017 alle 18:09 Rispondi

        Grazie mille; credo proprio che sia così, volevo conferma!!! (y)

  23. Alberto Musto
    martedì, 21 Febbraio 2017 alle 18:54 Rispondi

    Tutto molto interessante ma ho trovato questo e non so più cosa pensare:
    http://www.fiscomania.com/2016/08/vendita-di-ebook-disciplina-fiscale/

    • Daniele Imperi
      mercoledì, 22 Febbraio 2017 alle 8:24 Rispondi

      Ciao Alberto, benvenuto nel blog. L’unica soluzione è parlare con un commercialista.

  24. Alexander Caltagirone
    giovedì, 5 Dicembre 2019 alle 13:53 Rispondi

    Buongiorno, La mia domanda riguarda se è possibile in modo corretto e legale, pubblicare un eBook in uno dei servizi on-line tipo Google Play, considerando che nel mio caso ho una disabilità e quindi una inabilità lavorativa per la quale Non credo di poter percepire redditi o compensi,.. O magari ho qualche altra possibilità, spero in una qualche risposta interessante, Grazie mille e saluti, Alex

    • Daniele Imperi
      venerdì, 6 Dicembre 2019 alle 8:34 Rispondi

      Buongiorno Alexander, benvenuto nel blog. Se il libro è tuo, e non è stato pubblicato da un editore, puoi pubblicarlo in ebook col servizio che preferisci.

      • Alexander Caltagirone
        venerdì, 6 Dicembre 2019 alle 11:05 Rispondi

        Ok ok, ma il ricavato come viene considerato? Non viene tassato? Vorrei evitare di trovarmi nei casini! Grazie 1000

        • Daniele Imperi
          venerdì, 6 Dicembre 2019 alle 11:08 Rispondi

          Rientra nel caso 2 citato nell’articolo: “Stessa casistica ma NON c’è nessuna organizzazione strutturata né attività professionale già esistente. La partita iva non è obbligatoria.”

          La tassazione viene riportata nell’articolo.

  25. Flavio
    sabato, 5 Settembre 2020 alle 11:17 Rispondi

    Quando un acquirente esegue un pagamento elettronico tramite paypal, via email arrivano le sue generalità e l’importo pagato.
    Non è sufficiente utilizzare queste comunicazioni come “generica ricevuta” al momento della denuncia dei compensi su modello 730 o Unico?
    Idem per le vendite effettuate su ebay. Anzi, ancora meglio: a fine mese arriva anxhe una fattura via messaggeria con la sintesi degli incassi mensili. Non si può usare questo documento per denunciare il ricavato derivante dalle vendite su questo market place?
    Grazie
    Grazie

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