Contratto di edizione

Intervista all’avvocato Giuseppe Briganti

Contratto di edizione

Quando una casa editrice accetta di pubblicare un vostro libro, vi sottopone un contratto di edizione: un altro dettaglio che vi fa capire come un libro, oltre a essere arte e letteratura, sia anche un prodotto commerciale.

Sapete tutto sul contratto editoriale? Credo di no. Per chiarire alcuni punti importanti di questo contratto – che lega lʼautore e la sua opera a una casa editrice – ho voluto intervistare lʼavvocato Giuseppe Briganti, che fornisce consulenza su varie materie legali, fra cui Diritto Civile e Commerciale e Diritto Internazionale Privato (in cui rientra il Diritto dʼautore).

8 domande sul contratto editoriale: cosa devi sapere prima di firmarlo

Un autore ha diritto di pretendere modifiche al contratto di edizione?

Mi spiego: tempo fa chiesi a un editore spiegazioni su due punti del contratto, ma dalla sua risposta capii che il contratto era quello e non lo avrebbe cambiato. È un diritto dello scrittore far apportare alcuni cambiamenti, nei limiti, diciamo così, della decenza?

Il contratto di edizione, come tutti i contratti, dovrebbe essere il risultato di un accordo tra le parti sulle varie clausole. È dʼaltro canto vero che, come spesso accade, in questa ipotesi siamo di fronte, normalmente, a un contraente forte (lʼeditore) e a un contraente debole (lʼautore). Lʼeditore propone dunque un proprio testo standard di contratto di edizione; lʼautore può tentare di richiedere modifiche, ma lʼeditore resta libero di accettarle o meno, non essendovi alcun obbligo di concludere il contratto, né per lʼuna, né per lʼaltra parte.

Per quanto tempo conferire il diritto di pubblicazione del libro?

Prendo ancora come esempio la mia disavventura con quellʼeditore – con cui non ho mai pubblicato nulla – che mi aveva “imposto” 10 anni. Ho chiesto a un amico, che lavorava nellʼeditoria, e mi rispose che erano troppi. Lʼeditore disse che, trattandosi di un tema relativo al web, 10 anni era come dire per sempre.

A me sembrano troppi quando non si conosce ancora lʼeditore, anche se fosse narrativa. Mi spiego: se pubblico un romanzo con una casa editrice e mi trovo benissimo, al romanzo successivo posso restare con quellʼeditore anche dieci anni. So di autori americani che hanno sempre pubblicato con lo stesso editore. Cosa consiglierebbe a uno scrittore alle prese con il suo primo editore?

Anche in questo caso la posizione di forza dellʼeditore non lascia normalmente molto spazio per la contrattazione allʼautore. Occorre in ogni caso rispettare quanto prevede la legge in proposito.

Il contratto di edizione è regolato infatti dagli articoli 118 e seguenti della legge sul diritto dʼautore (legge 633/1941).

Ai sensi dellʼart. 122 della legge, il contratto di edizione può essere “per edizione” o “a termine”.

Il contratto “per edizione” conferisce allʼeditore il diritto di eseguire una o più edizioni entro ventʼanni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione “a termine” conferisce allʼeditore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

  • enciclopedie, dizionari;
  • schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
  • lavori di cartografia;
  • opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto lʼeditore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Lʼautore ha voce in capitolo sulla veste grafica e il prezzo di copertina?

Nel mio contratto era spiegato chiaramente che la scelta di tutte le caratteristiche della pubblicazione – come carta, rilegatura, veste grafica (copertina, quindi) e caratteri – era riservata alla casa editrice, come anche il prezzo e le varie strategie di promozione del libro.

Secondo me la copertina è un problema che va affrontato insieme, fra autore e editore. Ho visto copertine che mai avrei accettato in un mio romanzo. Questa parte del contratto – e della collaborazione fra autore e casa editrice – può essere discussa?

Il prezzo è forse qualcosa che in un certo senso non dipende dallʼeditore, ma dai costi che dovrà sostenere. Tuttavia, pensa che lʼautore possa discutere su questa parte?

Tutte le clausole possono formare oggetto di contrattazione, ma, come detto, occorre che vi sia lʼaccordo di entrambe le parti.

Punto fondamentale è comprendere che con il contratto di edizione si cedono allʼeditore determinati diritti di sfruttamento economico dellʼopera. Lʼeditore potrà pertanto esercitare come meglio ritiene quei diritti di sfruttamento che gli sono ceduti, nei limiti di legge e di contratto e, naturalmente, nel rispetto del diritto morale dʼautore (art. 20 della legge) che rimane sempre in capo allʼautore.

Secondo lʼart. 119 della legge sul diritto dʼautore, infatti, il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano allʼautore nel caso dellʼedizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Salvo pattuizione espressa, inoltre, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui lʼopera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

Secondo la legge 633/1941 (art. 131), infine, nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dallʼeditore, previo tempestivo avviso allʼautore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dallʼeditore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dellʼopera.

Su cosa si basa, in realtà, il compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione e commercializzazione dellʼopera?

A me avrebbero dato lʼ8% lordo sul prezzo di copertina per ogni copia venduta in libreria. Specifico questo, perché è quanto mi fece notare il mio amico. Non si faceva menzione di royalty per la vendita del libro a fiere, eventi, mostre di vario genere, né per le vendite che avrei potuto fare per conto mio, acquistando al 50% copie del mio libro. Non si specificava neanche cosa si intendesse per “librerie”, se solo quelle reali o anche quelle online né si faceva menzione di eventuali edizioni in ebook.

Secondo lei tutto questo andrebbe specificato nei dettagli nel contratto di edizione?

Con riguardo al compenso spettante allʼautore, lʼart. 130 della legge sul diritto dʼautore prevede che detto compenso è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

  • dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
  • traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
  • discorsi o conferenze;
  • opere scientifiche;
  • lavori di cartografia;
  • opere musicali o drammatico-musicali;
  • opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione lʼeditore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Si parla dunque di copie vendute. Nel contratto sarà bene chiarire con la massima precisione possibile questo punto.

Come può e deve comparire lʼautore nel proprio libro?

Mi spiego meglio: il mio contratto prevedeva che il mio nome fosse citato in copertina e nel frontespizio. A me pare poco, sinceramente. Niente biografia, nessun altro dato che, nel mio caso specifico, sarebbe stato rilevante, come citare il mio blog e i social media in cui sono presente.

Noi autori possiamo chiedere più spazio allʼinterno della nostra opera?

La legge richiede che lʼopera sia attribuita al suo autore (ferma restando la possibilità di pubblicare unʼopera anonima o pseudonima). Eventuali indicazioni ulteriori oltre a quanto necessario per identificare correttamente lʼautore potranno eventualmente formare oggetto di pattuizione contrattuale.

Lʼautore, come si diceva, conserva in ogni caso il diritto morale dʼautore (art. 20 della legge 633/1941), ossia conserva il diritto di rivendicare la paternità dellʼopera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dellʼopera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Editing e correzione delle bozze: a chi spettano?

Questa parte nel mio contratto non era chiara. Diceva che avrei dovuto correggere le bozze di stampa entro determinati tempi. Che cosa si intende in questo caso? Controllare che lʼimpaginazione del manoscritto non contenga errori di qualsiasi genere?

Si parlava anche che eventuali mie pesanti modifiche al testo originale sarebbero state a mio carico: qui posso concordare, perché forse ci sarebbe stato da rifare editing e impaginazione.

Per questi aspetti occorre far riferimento a quanto pattuito nel contratto, fermo restando quanto detto in precedenza.

Esiste un veto sulle traduzioni dellʼopera da parte dellʼautore?

So per certo – scoperto cioè di persona – che alcune opere straniere sono state “mal tradotte” in italiano: avevano cioè pezzi mancanti o brani perfino travisati. Nel contratto di edizione lʼautore può pretendere che la sua opera venga tradotta integralmente? Mi riferisco anche ai romanzi di George R.R. Martin, per fare un altro esempio, che la Mondadori ha diviso in due o anche 3 volumi.

Oppure, quando si dà il benestare per eventuali traduzioni dellʼopera, non esistono regole di alcun genere – lʼautore, cioè, perde in un certo senso la paternità della sua opera?

Se lʼautore cede anche il diritto di traduzione, lʼeditore (o chi per lui) potrà esercitarlo nei limiti di quanto previsto dal contratto e nel rispetto del diritto morale dʼautore. Lʼautore, come detto, potrà pertanto sempre opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dellʼopera, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Quali sono altri punti di un contratto su cui lʼautore deve porre molta attenzione?

Il mio contratto, forse per la tipologia dellʼopera, era molto semplice: una pagina unica con 9 punti. Esistono altri punti o clausole da comprendere bene prima di accettare?

Fatto salvo quanto già illustrato, è bene essere molto precisi su quali diritti vengono ceduti e quali rimangono invece in capo allʼautore, per esempio con riguardo a utilizzazioni dellʼopera in forma diversa dalla pubblicazione su carta.

Dovrà inoltre essere indicato il termine entro il quale lʼeditore sʼimpegna a pubblicare lʼopera e specificate le conseguenze di una violazione di tale termine per la pubblicazione.

Raccomandabile è anche prevedere nel dettaglio gli obblighi gravanti sullʼeditore in merito alla promozione dellʼopera, con previsione di un diritto di veto in favore dellʼautore rispetto a quelle iniziative che non dovessero risultare di suo gradimento.

Qualora vi fosse cessione anche dei “diritti secondari”, sarebbe infine opportuno prevedere per questi un separato, dettagliato contratto.

Conclusione

L’avvocato Giuseppe Briganti, che ringrazio di nuovo per aver risposto alle mie domande, è anche mediatore e formatore nei corsi per mediatori, docente e autore di opere giuridiche. Sul suo blog potete trovare anche articoli sul Diritto dell’Informatica e di Internet. Ius reporter, il sito che dura, è dedicato alla ricerca giuridica sul web e al diritto delle nuove tecnologie.

Conoscevate questi dettagli sul contratto di edizione? Avete avuto problemi firmando un contratto editoriale?

32 Commenti

  1. LiveALive
    lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 7:21 Rispondi

    Bell’articolo, molto professionale. Mai avuto problemi col contratto nel senso che non avendo mai pubblicato non mi ero neppure posto il problema. Tempo fa avevo visto solo il contratto di un editore dichiaratamente free – ma in realtà a pagamento (se vuoi pubblicare, devi obbligatoriamente iscriverti al suo gruppo dando un contributo dichiaratamente volontario – ma in realtà obbligatorio, e a prezzo fisso) che era estremamente ambiguo…

    • Daniele Imperi
      lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 13:19 Rispondi

      Grazie. Mai sentito di un editore che ti obbliga a far parte di un gruppo a pagamento. L’editoria a pagamento si maschera in mille modi.

  2. azzurropillin
    lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 7:58 Rispondi

    c’è un blog che si chiama scrittori in causa http://scrittorincausa.blogspot.it che si occupa dei contratti di edizione e offre consulenza legale gratuita a chi la richiede.

    • Daniele Imperi
      lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 13:19 Rispondi

      Conosco quel blog.

  3. Tenar
    lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 9:17 Rispondi

    Articolo molto bello e molto utile.
    Aggiungo qualche nota derivante dall’esperienza personale.
    Finché non è firmato, il contratto è modificabile, se un editore ci tiene a pubblicare la tua opera cercherà, nei limite del possibile, di venirti incontro. Se è disposto a perdere un autore pur di non modificare neppure una virgola del contratto c’è già qualcosa che puzza.
    Per le copertine dipende molto da quanto l’autore vuole che siano riconoscibili. Mi spiego. Se tutte le copertine di quella collana solo, per dire, rosa con una foto a bianco e nero in un piccolo riquadro, l’editore vuole che l’acquirente le riconosca a colpo d’occhio appena entra in libreria, non ha senso insistere per avere foto a colori e fondo blu. Magari, però, si può scegliere insieme la foto.
    Fare molta molta attenzione ai particolari! Nel mio primo contratto ho incautamente dimenticato di controllare che fosse segnato quando esattamente dovessero pagarmi.
    Attenti anche alla prelazione, può passare inosservata, ma si rischia di firmare un matrimonio indissolubile con qualcuno che magari conosciamo appena!
    Insomma, non firmate subito. Prendetevi qualche giorno, fate leggere il contratto a qualcun altro, se il caso proponete modifiche. È vero che l’editore è la parte forte, ma l’editore vive di ciò che pubblica, quindi non c’è nulla di male a chiedere spiegazioni e/o proporre modifiche.
    E l’unica quota di denaro fissa che un contratto può prevedere è l’anticipo che l’editore paga all’autore, non certo qualcosa che va in senso contrario!

    • Daniele Imperi
      lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 13:23 Rispondi

      Grazie.
      Sulle modifiche la penso allo stesso modo. Per le copertine di una collana ovviamente non c’è nulla da fare, per un solo autore non si può modificate un modello.
      Prelazione: cioè un editore ti può obbligare a pubblicare sempre con lui?
      Non credo che a un esordiente l’editore paghi un anticipo.

      • Tenar
        lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 15:16 Rispondi

        Per la prelazione: può obbligarti a spedire sempre a lui e, solo dopo parere negativo dell’editore 1, si può cercarne un altro. La cosa quanto meno allunga enormemente dei tempi già biblici.
        Per l’anticipo: non ci rassegnamo al fatto che non ci sia. Una cifra, anche minima, ci può stare!

  4. Salvatore
    lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 9:25 Rispondi

    Tempo fa, forse lo ricorderai, avevo intervistato Carolina Cutolo, scrittrice e fondatrice del blog: Scrittori in causa. In questo blog, degli esperti, offrono gratuitamente consulenza legale proprio sui contratti editoriali. Darci un’occhiata potrebbe essere interessante. ;)

    • Daniele Imperi
      lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 13:23 Rispondi

      Non ricordo l’intervista, vado a ricercarla :)

  5. Martin Rua (@MartinRua)
    lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 11:33 Rispondi

    Caro Daniele,

    mi pare di capire che la tua esperienza è stata davvero negativa. Il mio contratto con la Newton, infatti, include tutte le clausole discusse dall’avv. Briganti e nulla è lasciato al caso (durata, formati in cui il libro sarà pubblicato – inclusi quelli elettronici con una gestione separata delle percentuali – veste grafica, bio dell’autore con rimandi al suo sito, ecc.).
    Ovvio, io sono ancora un esordiente, per cui, come anche specificato dall’avvocato, ho poco potere contrattuale, ma l’editore si è dimostrato pronto a intervenire per apportare una piccola modifica.

    • Daniele Imperi
      lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 13:24 Rispondi

      La mia esperienza è stata negativa con quell’editore contattato nel 2012, ecco perché l’ho preso come esempio per l’intervista.

  6. Grazia Gironella
    lunedì, 23 Febbraio 2015 alle 20:19 Rispondi

    Argomento tecnico molto interessante. Ho firmato tre contratti finora, uno per partecipare alle finali di un concorso e due per pubblicare i miei saggi. Nel primo caso le condizioni erano molto vincolanti come tempistica, ma sono stata io ad accettarle. Se non lo avessi fatto, non avrei potuto proseguire nel concorso, perciò ho ritenuto che il gioco valesse la candela. In questo caso non avrei potuto proporre modifiche, perché si trattava di regolamento. Con il mio editore, invece, c’è sempre stata disponibilità e collaborazione. Anche per la copertina, che da contratto rientra nei compiti dell’editore, in realtà l’editore stesso si è impegnato parecchio per venirmi incontro con l’ultimo libro. Credo sia importante perdere un po’ di soggezione nei confronti dell’editore, ma all’inizio è difficile, perché rischi di sembrare il solito autore presuntuoso. Bisogna anche vedere chiaro nel contratto, ma senza la sensazione che autore ed editore siano avversari. Certe volte si rischia di vedere inganni e insidie dove non ci sono. Per esempio ho sentito persone dire che royalties del 6-7-8% sono una miseria, ma bisogna anche inserire le proprie aspettative nella situazione reale, che ha i suoi standard.

    • Daniele Imperi
      martedì, 24 Febbraio 2015 alle 8:08 Rispondi

      Per i concorsi sono per forza vincolanti come tempi.
      Autore ed editore infatti non sono da vedere come avversari, ma molti hanno questa sensazione.
      Le royalties sono attorno a quei valori, quanto avrebbero voluto prendere? Per gli ebook invece sono più alte.

    • Tiziana
      sabato, 9 Luglio 2016 alle 9:13 Rispondi

      Ciao Grazia, arrivo in ritardo, ma l’argomento ora m’interessa.
      Ho partecipato a due concorsi e non c’era la necessità di un contratto d’edizione. In questo che vorrei fare sì. Da profana , mi sto informando. Non so bene se sia solo una sorta di tutela per l’editore e non riesco a capireí vantaggi per lo scrittore. O forse non ho ancora ben afferrato tutto.
      Da profana ti chiedo se credi sia necessario firmare un contratto d’edizione , visto che ho partecipato ad altri senza avere questa cosa. Altra domanda : da cosa dipende questa differenza di procedura nei concorsi? È una prassi che tutte le case editrici stipulino questo contratto? Scusa le domande, ma da principiante, tutto è da scoprire e, secondo me , da valutare bene, visto che ovviamente non c’è un’esperienza.

  7. Lisa Agosti
    martedì, 24 Febbraio 2015 alle 0:06 Rispondi

    Articolo molto interessante, che mi ha aperto gli occhi su un argomento di cui non so praticamente ancora nulla. Il linguaggio usato è chiaro ma la materia è difficile, e vorrei chiedere delucidazioni sul passaggio in cui Daniele dice che gli avrebbero dato “lʼ8% lordo sul prezzo di copertina per ogni copia venduta in libreria”. Questa sarebbe la royalty? Di solito il minimo non è il 10%?
    Se ho ben capito, il dire “venduta in libreria” avrebbe derubato l’autore delle vendite a fiere e forse anche online. Invece per quanto riguarda le copie comprate direttamente dall’autore, al 50%, in quel caso l’autore non prende la royalty bensì l’intero incasso, o sbaglio?

    • Daniele Imperi
      martedì, 24 Febbraio 2015 alle 8:10 Rispondi

      Grazie. Sì, quella è la royalty. Non ho mai sentito che il minimo sia del 10% sui cartacei, almeno in Italia.
      Sulle copie vendute dall’autore anche a me sembra assurdo prendere le royalty, visto che lui ci guadagna appunto il resto della percentuale.

  8. alessandra
    venerdì, 3 Marzo 2017 alle 16:53 Rispondi

    L’erickson live ha accettato di pubblicare una mia ricerca ma mi ha chiesto nella proposta che ancora poi deve essere chiarita, l’impegno di acquistare almeno 200 copie del volume il cui prezzo può variare dai 10 ai 20 euro . Verrà praticato uno sconto all’autore rispetto al prezzo di copertina. Questa è una prassi normale?

    • Daniele Imperi
      venerdì, 3 Marzo 2017 alle 17:15 Rispondi

      Ciao Alessandra, benvenuta nel blog. No, non è una prassi normale. Si tratta sempre di una forma di editoria a pagamento. Un normale contratto editoriale prevede uno sconto per l’autore, qualora voglia acquistare delle copie. Nulla più. Nessun obbligo di acquisto.

  9. Laura
    martedì, 6 Febbraio 2018 alle 10:06 Rispondi

    Articolo illuminante! Approfitto per una domanda: sono una freelance pubblicitaria, ho ricevuto da un committente locale (associazione) la proposta di realizzare un “libretto” come evento collaterale di un percorso celebrativo provinciale (curato da Sgarbi). Mi richiedono una “narrazione storica-satirica”che prevede oltre alla stesura una notevole ricerca e documentazione, (il tema da trattare è specifico, però mi viene data carta bianca riguardo lo stile). La mia esperienza riguarda all’advertisement (testi per monografie, redazionali) e qualche “narrazione self-publishing”. Vedo che nell’editoria il criterio si basa su contratti (tot a cartella?) ma nel mio caso attuale la stampa è a cura di uno stampatore locale, non un editore. É opportuno che io presenti un contratto? (dovrei rivolgermi a un commercialista specifico?) Sono previsti acconti? Senza un editore ci sono ugualmente royalties sulle vendite e in che percentuale? Grazie per ogni vostro consiglio….

    • Daniele Imperi
      martedì, 6 Febbraio 2018 alle 12:44 Rispondi

      Ciao Laura, benvenuta nel blog. Quindi devi scrivere i testi del libro? Il libro viene venduto? Il contratto editoriale prevede royalties sulle vendite, ma nel tuo caso come fanno a conteggiarle? Prima di tutto, quindi, devi informarti su questo. Altrimenti pagamento una tantum: chiedi un tot a cartella.

  10. Laura
    martedì, 6 Febbraio 2018 alle 14:28 Rispondi

    Grazie a te Daniele per la disponibilità! Effettivamente il progetto è tutto in divenire, ma già la tua risposta mi ha tolto un paio di perplessità, e quindi farò come mi suggerisci. Grazie, continuerò a seguirti su PennaBlu!

  11. luca
    giovedì, 29 Marzo 2018 alle 15:03 Rispondi

    Buonasera ho firmato un contratto di edizione con una casa editrice che si rifiuta di stampare il numero minimo di copie nel contratto, dichiarando di poterlo fare solo su richiesta. Violano la legge art 122 del diritto d’autore secondo me, ma loro continuano a contestare. In più vorrei sapere se è valido un contratto in cui non sia specificato il prezzo del libro. Grazie

    • Daniele Imperi
      venerdì, 30 Marzo 2018 alle 6:59 Rispondi

      Ciao Luca, benvenuto nel blog. Prima di firmare il contratto avresti dovuto controllare bene tutti i punti e farli anche leggere a un avvocato. Comunque ti conviene appunto sentire un avvocato per far valere i tuoi diritti.

  12. Rachele Sciortino
    martedì, 8 Settembre 2020 alle 10:48 Rispondi

    Buongiorno sono Rachele Sciortino

    ho scritto diversi libri, da ultimo la casa editrice mi ha chiesto oltre 3.500,00 euro per traduzione è propaganda con contratto firmato.

    Dopo che ho pagato non mi rispondono più. Se potete aiutarmi mando tutta la documentazione (il contratto del libro in questione è scaduto)

    Grazie dell’attenzione. Cordiali saluti Rachele Sciortino

    • Daniele Imperi
      martedì, 8 Settembre 2020 alle 11:03 Rispondi

      Ciao Rachele, benvenuta nel blog. La casa editrice ti ha chiesto quei soldi per far tradurre il tuo libro? Ho capito bene?
      Non spetta all’autore pagare la traduzione, se è successo questo. Ti consiglio di rivolgerti a un avvocato. Qui nel blog in uno degli articoli di luglio c’è stato un intervento di un avvocato esperto di editoria.

  13. Rachele Sciortino
    martedì, 8 Settembre 2020 alle 11:28 Rispondi

    Grazie di avermi risposto, e complimenti per la sua chiarezza e attività.
    Ho provato con un sindacato, ma dopo tante promesse non rispondono più, che si siano messi d’accordo? Morte tua vita mea. Avevo sempre un buon rapporto con la casa editrice, presentano sempre in tutte le fiere da ultimo attendevamo il lancio a Klagenfurt. Per contratto mi devono dare copie del di traduzione (un condensato di 10.000 parole?), un video sonoro, segnalibro etc.
    il tutto lo abbiamo firmato fine gennaio 2020. A chi rivolgermi, Grazie cordiali saluti Rachele Sciortino

  14. simona consoni
    mercoledì, 4 Novembre 2020 alle 10:18 Rispondi

    Buongiorno, scrivo e intanto rin grazio per le risposte illuminanti.
    Nel 2007 ho pubblicato un libro “Sul Petrolio di Pierpaolo Pasolini” con la casa editrice Prospettiva Editrice. Sono una persona molto umile e tutto mi sembrava già un dono, già la pubblicazione.
    Non mi sono mai pervenuti soldi di ricavi, eppure scopro per caso che in molti anche all’università o per fare una tesi comprano il mio libro.
    Chiedo spiegazioni alla casa editrice che mi dice che il mio contratto è scaduto, dopo 10 anni, nel 2018 e che mi avrebbe rimandato il contratto e il consuntivo: sono state stampate 500 copie dall’editore, posto il libro su ibs, ma all’inizio mi furono chiesti 460€ da acquistare in copie. Poi ho fatto due presentazioni del libro e li ho diovuti quasi costringere a venire, a presenziare con me…. a partecipare e diffondere, non sono mai stata messa al corrente della loro distribuzione nè ho mai visto un documento di copie vendute, omaggiate etc se non un foglio di carta scritto che ricevo oggi. Oggi in cui mi dicono che se voglio rieditarlo (non per forza con loro giusto?) devo revisionarlo COMPLETAMENTE E AGGIUNGERE QUALCOSA. E’ tutto nella norma? Non posso semplicemente ripubblicarlo con un’altra casa editrice? Al macero andranno 114 copie. Le mie royalties corrisponderebbero a 5 copie che ho chiesto di ricevere <(finora però non ho firmato nulla): al punto 8 del contratto c'è scritto che l'autore percepirà il 5% sul prezzo di copertina a partire dalla 101 copia venduta. Punto4 del contratto, eventuali ristampe sono edite a completa spesa della casa editrice, quindi non posso chiedere la ristampa a loro o a qualcun altro visto che sono stati scarsissimi nella diffusione e comunicazione con me?
    Vi ringrazio delle risposte
    per me finisce un sogno….

    • Daniele Imperi
      mercoledì, 4 Novembre 2020 alle 10:38 Rispondi

      Ciao Simona, benvenuta nel blog. Intanto non avresti dovuto acquistare alcuna copia, se non per tua scelta, perché non è previsto che un autore sia obbligato a comprare copie del suo libro.
      Se il contratto è scaduto, col tuo libro puoi fare quello che vuoi.
      Altra fregatura: percepire i diritti sulle vendite a partire da tot copie.

      • Simona
        mercoledì, 4 Novembre 2020 alle 19:20 Rispondi

        Carissimo Daniele prima di tutto grazie per il benvenuto e complimenti per il tuo blog, chiaro, utile, interessante . Sei bravo. Oggi è raro. Rarissimo. Mi dici che non dovevo acquistare alcuna copia perché L ‘autore non è tenuto a farlo. Mi puoi citare il riferimento legislativo? Ps posso farci ciò che voglio… aiutami ti prego che vuoi dire. Io pensavo ad una ristampa ma mi chiederanno un sacco di soldi che non ho…. non ho intenzione alcuna di arricchirmi credimi ma solo di far sentire ancora viva la voce di Pasolini. Mi puoi aiutare?
        Grazie!!!! Ti sto leggendo con molto piacere!

        • Daniele Imperi
          giovedì, 5 Novembre 2020 alle 8:08 Rispondi

          Se il contratto editoriale è scaduto, i diritti di pubblicazione tornano a te e non devi pagare nulla. Non sono comunque un avvocato. Qui nel blog sono intervenuti 2 avvocati che si intendono di questioni editoriali: l’avvocato Giuseppe Briganti, intervistato qui (a inizio articolo trovi il link al sito), e l’avvocato Marina Lenti (http://www.avvocatomarinalenti.it/). Ti conviene contattarli e chiedere a loro per essere sicura.

  15. Luvi
    lunedì, 25 Ottobre 2021 alle 23:40 Rispondi

    Sono esordiente in campo letterario anche se ho molte pubblicazioni scientifiche. Ho finalmente trovato un editore disposto a pubblicare il libro e a promuoverlo, ma mi chiede un contributo alle spese e i diritti di autore sarebbero pagati solo dalla centesima copia venduta. E’ normale?

    • Daniele Imperi
      martedì, 26 Ottobre 2021 alle 7:59 Rispondi

      Ciao Luvi, benvenuto nel blog. No, non è normale. L’autore non deve partecipare alle spese, perché spettano all’editore. Altrimenti ti pubblichi da te il libro.
      I diritti d’autore vanno pagati annualmente, a prescindere dal numero di copie vendute nell’anno precedente.

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